Promemoria imposta in Luglio di 2024
Dichiarazioni d'IVA, Retenciones, Pagamenti Frazionati d'IRPF, Dichiarazione dell'Imposta su Società e dell'Imposta Temporanea di Solidarietà delle Grandi Fortune
Stimati imprenditori e autonomi, gli ricordiamo che in il mese prossimo di luglio devono presentare le seguenti dichiarazioni fiscali:
Si può deducir dell'IGF la quota soddisfatta nell'Imposta sul Patrimonio per evitare la doppia imposizione.
- IVA, Retenciones e Pagamenti Frazionati d'IRPF: La presentazione corrispondente al secondo trimestre di 2024 deve realizzarsi il giorno 22 di luglio. Questo include:
- IVA
- Pagamenti frazionati d'IRPF riguardanti con attività aziendali e professionali.
- Retenciones su affitti di locali d'affare e su redditi di capitale.
- Imposta su Società: Le società devono presentare la dichiarazione dell'esercizio 2023 prima del 25 di luglio. Se il periodo impositivo coincide con l'anno naturale e realizza la domiciliación bancaria del pagamento, il lasso partorisca questa domiciliación è dell'1 al 20 di luglio di 2024.
- Imposta Temporanea di Solidarietà delle Grandi Fortune (Modella 718): Quest'imposta, di carattere diretto e complementare dell'Imposta sul Patrimonio, deve essere presentato electrónicamente tra il 1 e il 31 di luglio di 2024. La domiciliación bancaria del pagamento può effettuarsi tra il 1 e il 26 di luglio.
Dettagli dell'Imposta Temporanea di Solidarietà delle Grandi Fortune
- Ambito d'Applicazione: Ghiaia il patrimonio netto delle persone fisiche con una cuantía superiore a 3.000.000 euro.
- Lassi: La verificación del patrimonio netto realizza il 31 di dicembre d'ogni anno.
- Configurazione: Quest'imposta allinea con l'Imposta sul Patrimonio in termini d'ambito territoriale, esenzioni, soggetti passivi, basi imponibles e tipi di gravamen, ma solo incide a contribuenti con un patrimonio netto superiore a 3.000.000 euro.
Scala di Gravamen dell'IGF
- Fino 3.000.000 euro: 0,00%
- Fino 5.347.998,03 euro: 1,7%
- Fino 10.695.996,06 euro: 2,1%
- In avanti: 3,5%
Si può deducir dell'IGF la quota soddisfatta nell'Imposta sul Patrimonio per evitare la doppia imposizione.